ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARITAS DI LECCE ONLUS
Costituzione – Denominazione – Sede – Durata
Art.1 – È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in LECCE Piazza Duomo 7, quale Ente del terzo settore, l’Associazione denominata “Associazione Volontari Caritas di Lecce – Od V” in conformità al dettato dell’art. 32 del D. Lgs. 117/2017. L’Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2 – L’Associazione “Associazione Volontari Caritas di Lecce – Od V”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Finalità e attività
Art. 3 -L’Associazione opera perilperseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristichee di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
1) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Prevenzione e rimozione delle cause che determinano le povertà morali e materiali
- Prevenzione e rimozione dei bisogni vecchi e nuovi morali e materiali
- Inclusione sociale della persona umana esclusa e messa ai margini della società
- Promozione umana delle persone socialmente ed economicamente più deboli
L’Associazione prendendo ispirazione dal V angelo e dal Magistero Sociale della Chiesa Cattolica, perseguirà comunque finalità tese a alla solidarietà nel servizio verso il prossimo nella sua espressione di debolezza ed emarginazione.
Art. 4 – L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:
n) cooperazione allo sviluppo in particolare per la promozione dei giovani e delle donne;
p) servizi finalizzati ali’ inserimento o al reinserimento sociale e lavorativo delle fasce deboli;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza anche con borse di studi, cessione gratuita di alimenti o prodotti o
Art. 7 -Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta percento del numero delle associazioni di volontariato.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.
Art. 8 -La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio è annotata nel libro soci.
Art. 9 -Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. Diritti e doveri dei soci
Art. 1 O -I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Perdita della qualità di socio
Art. 11 -La qualità di socio si perde:
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. Volontari
Art.12 -Sono volontari gli associati che aderiscono all’Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
Art. 13 – Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione. Lavoratori
Art. 14 -L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Art. 16 -L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.
Art. 18 -L’Assemblea ha i seguenti compiti:
È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa evota.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 20 -Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 21 -Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da
apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
Art. 23 – Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 24 – Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
Art. 27 -Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo. Segretario
Art. 28 -Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assembleachetrascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Organo di controllo
Art. 29 -Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’Organodi controllo siapplical’artico lo 23 99 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 23 97, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della comp !es si tàdelle atti vi tà organizzate o inragi one dellarilevanzadi contributi pubblici da gestire. Revisione legale dei conti
Art.30 -Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabileesericorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D.Lgs. 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modali tàdi perseguimento delle finalitàstatutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Art. 32 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
Art. 33 – Il patrimonio sociale è costituito da:
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’Associazione. Bilancio sociale e informativa sociale
Art. 37 – Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Norma finale
Art. 39 -Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia,conparticolareriferimentoalCodicecivile,alD. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.