ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARITAS DI LECCE OdV
Costituzione – Denominazione – Sede – Durata
Art. 1 – È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in LECCE Piazza Duomo 7, quale Ente del terzo settore, l’Associazione denominata “Associazione Volontari Caritas di Lecce – OdV” in conformità al dettato dell’art. 32 del D. Lgs. 117/2017. L’Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Iltrasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2 – L’Associazione “Associazione Volontari Caritas di Lecce – OdV”, più avanti chiamata per brevità Associazione, siispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Finalità e attività
Art. 3 – L’Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del TerzoSettore:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Ed in particolare persegue le seguenti finalità:
– Prevenzione e rimozione delle cause che determinano le povertà morali e materiali
– Prevenzione e rimozione dei bisogni vecchi e nuovi morali e materiali
– Inclusione sociale della persona umana esclusa e messa ai margini della società
– Promozione umana delle persone socialmente ed economicamente più deboli
L’Associazione prendendo ispirazione dal Vangelo e dal Magistero Sociale della Chiesa Cattolica, perseguirà comunque finalità tese a alla solidarietà nel servizio verso il prossimo nella sua espressione di debolezza ed emarginazione.
Art. 4 – L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:
a) interventi e servizi sociali per indigenti, emarginati, detenuti, exdetenuti e persone deboli;
b) interventi e prestazioni sanitarie per famiglie povere e a rischio di povertà;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, in particolare per minori poveri e a rischio di esclusione sociale, quale elemento cardine per rompere le povertà sociali, economiche ed umane;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale attraverso rapporti sulle povertà;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo in particolare per la promozione dei giovani e delle donne;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento sociale e lavorativo delle fasce deboli;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza anche con borse di studi, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
Art. 5 – Per lo svolgimento delle predette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative,di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalitàstatutarie.
Art. 6 – Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l’Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelled’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decretoministeriale.
L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.
Per le attività d’interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamentesostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all’art. 6 D. Lgs. n.117/2017.
Soci
Art. 7 – Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendanoimpegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e leproprie capacità.
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero nonsia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dalConsiglio direttivo.
Art. 8 – La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio decideràsull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio è annotata nel libro soci.
Art. 9 – Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivientro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà inesame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Diritti e doveri dei soci
Art. 10 – I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con dirittodi voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile,rivalutabile e trasmissibile.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
I soci che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Perdita della qualità di socio
Art. 11 – La qualità di socio si perde:
1. per morte;
2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
3. dietro presentazione di dimissioni scritte;
4. per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorrettiripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione simettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) ilsocio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dalricorso medesimo.
Volontari
Art. 12 – Sono volontari gli associati che aderiscono all’Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attivitàspontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate perl’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono in ogni casovietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a frontedi una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per lequali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altrorapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivitàvolontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gliinfortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
Sostenitori
Art. 13 – Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno unloro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo epassivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
Lavoratori
Art. 14 – L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra naturaesclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare ospecializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alcinquanta per cento del numero dei volontari.
Organi Sociali e Cariche Elettive
Art. 15 – Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. l’Organo di controllo, laddove eletto;
4. il Revisore dei conti, laddove eletto.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Assemblea
Art. 16 – L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nellibro degli associati da almeno tre mesi.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
ü almeno una volta all’anno;
ü entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
ü ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
ü quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e ilgiorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Art. 17 – L’Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r.,ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici chegarantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.
Art. 18 – L’Assemblea ha i seguenti compiti:
ü discute ed approva il bilancio;
ü approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
ü definisce il programma generale annuale di attività;
ü procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
ü procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, determinandonepreviamente il numero dei componenti;
ü nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
ü discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale
ü regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
ü delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
ü ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all’art. 11;
ü delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
ü delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
ü delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
ü discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
ü delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 19 – L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o perdelega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione èvalida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numeromassimo di tre deleghe.
È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto percorrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 20 – Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 21 – Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti delConsiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle carichesociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da
apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Consiglio direttivo
Art. 22 – Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea, fattaeccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoicomponenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli entiassociati.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannatoad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale delTerzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilioe la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente ocongiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sonoopponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
Art. 23 – Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fattarichiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunqueriguardanti le persone.
Art. 24 – Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; pone in essere ogni attoesecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto allacompetenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
ü elegge tra i propri componenti il presidente;
ü elegge tra i propri componenti il vice presidente;
ü elegge il tesoriere e il segretario;
ü attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
ü cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
ü predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
ü individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’Associazione;
ü predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
ü predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta
ü all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
ü conferisce procure generali e speciali;
ü assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
ü propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
ü riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
ü ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
ü delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
Art. 25 – In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surrogaattingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per imembri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina.Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’Assemblea per nuoveelezioni.
Presidente
Art. 26 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto ilConsiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento lesue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo.Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente ilPresidente.
Tesoriere
Art. 27 – Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delledeterminazioni assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguereconti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni equalsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente delConsiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.
Segretario
Art. 28 – Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea chetrascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Organo di controllo
Art. 29 – Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assembleaelegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllodevono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organodi controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchésull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e diutilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codicedel Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione edi controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinatiaffari.
L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delleattività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Revisione legale dei conti
Art. 30 – Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs.117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’appositoregistro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e ilnumero dei componenti.
In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessitàdelle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 31 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato ilbilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’eserciziosociale.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneridell’Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionaledell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redattonella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Art. 32 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
1. quote associative degli aderenti;
2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegnodi specifiche e documentate attività o progetti;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rimborsi derivanti da convenzioni;
5. rendite patrimoniali;
6. attività di raccolta fondi;
7. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
8. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie estrumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervengaall’Associazione.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interessegenerale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella notaintegrativa al bilancio.
Art. 33 – Il patrimonio sociale è costituito da:
ü beni immobili e mobili;
ü azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
ü donazioni, lasciti o successioni;
ü altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 34 – Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o diogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Libri sociali
Art. 35 – L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
1. libro degli associati
2. registro dei volontari;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per attopubblico;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
Pubblicità e trasparenza
Art. 36 – Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il librosoci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo dicontrollo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservatipresso professionisti di cui l’Associazione si avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’Associazione.
Bilancio sociale e informativa sociale
Art. 37 – Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovràpubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cuieventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titoloattribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 38 – Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art.20 comma 2 dello statuto.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consigliodirettivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del RegistroUnico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza,alla Fondazione Italia sociale.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo ledisposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Norma finale
Art. 39 – Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, conparticolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.